LEGGE COSTITUZIONALE 12 ottobre 2019
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»
Art. 1
(Numero dei deputati)
1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al secondo comma, la parola: “seicentotrenta” è sostituita dalla seguente: “quattrocento” e la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “otto”;
b) al quarto comma, la parola: “seicentodiciotto” è sostituita dalla seguente: “trecentonovantadue”.
Art. 2
(Numero dei senatori)
1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: “trecentoquindici” è sostituita dalla seguente: “duecento” e la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “quattro”;
b) al terzo comma, dopo la parola: “Regione” sono inserite le seguenti: “o Provincia autonoma” e la parola: “sette” è sostituita dalla seguente: “tre”;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
“La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.
Art. 3
(Senatori a vita)
1. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque”.
Art. 4
(Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.